REPUBBLICA DI COREA


 

Per visualizzare le varie versioni delle patenti, utilizzare 
link. 

Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.

E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente extracomunitaria residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, potranno ottenere il rilascio della patente italiana per conversione, solo dopo aver sostenuto con esito positivo gli esami di revisione patente.

Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.


Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 (Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:

  • attuale residenza;
  • data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;

Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;


Patente  straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;

Fotocopia carta di identità

Fotocopia codice fiscale

Traduzione integrale della patente di guida che deve essere effettuata dal Consolato con firma dei funzionari consolari legalizzata in Prefettura; tale documento deve riportare la data di primo conseguimento della patente nonché la seguente dicitura:

“la patente deriva* / non deriva* da conversione di altra patente estera rilasciata da …………………..”

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).


E’ richiesta la traduzione asseverata su cui deve essere annotato se la patente deriva da conversione o meno. 
Sono convertibili solo le patenti rilasciate dal 2/7/2002. Poiché dalla lettura del documento di guida coreano non si rileva né la data di primo rilascio dell'abilitazione né se la medesima abilitazione derivi da precedente conversione estera, la traduzione della patente coreana, che deve essere sempre allegata alla richiesta di conversione, dovrà contenere la seguente dicitura:  
Data di primo conseguimento ……………..
La patente deriva  / non deriva  da conversione di altra patente estera rilasciata da ............................
Barrare il caso che non ricorre.


TIPO I
Patenti per grandi veicoli
D

Patenti per veicoli comuni
B

Patenti per piccoli veicoli
A1

Patenti per veicoli speciali
A-B-E

TIPO II
Patenti per veicoli comuni
B

Patenti per piccoli veicoli
A

Patenti per motocicli
A1

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