GIAPPONE

 



Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.

E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente extracomunitaria residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, potranno ottenere il rilascio della patente italiana per conversione, solo dopo aver sostenuto con esito positivo gli esami di revisione patente.

Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 (Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:

  • attuale residenza;
  • data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;

ALLEGATO 4 all’Accordo 29/09/2003 redatto su apposito modulo;

NOTA BENE. L'ultimo modello di patente rilasciato dal Giappone in circolazione non è attualmente convertibile in quanto non allegato all’accordo vigente; si invita pertanto a verificare nelle banche dati quali siano i modelli di patente giapponese attualmente convertibili.

Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto ( con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;


Patente  straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;

Fotocopia carta di identità

Fotocopia codice fiscale

Traduzione integrale della patente di guida che deve essere effettuata dalle Rappresentanze Diplomatico-Consolari in Italia. Tale documento(con firma dei Funzionari Consolari legalizzata in Prefettura) deve attestare la autenticità della patente di guida e certificarne la validità. Oltre alla documentazione di rito, il richiedente dovrà presentare il modulo allegato all’accordo, compilato in tutte le sue parti, da cui risulti se la patente è stata rilasciata in Giappone per esame o per conversione.

N.B. E’ possibile convertire soltanto le categorie A e B.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).



E’ richiesta la traduzione consolare con dichiarazione di autenticità e validità, più il modello 5 dell’accordo. E’ necessario verificare le date riportate sulla patente di guida giapponese, che non seguono il calendario italiano: qualora la traduzione non abbia già effettuato la trasposizione delle date secondo il calendario italiano, si dovrà operare applicando i criteri indicati nella circolare ministeriale. La documentazione per la domanda di conversione dovrà inoltre essere integrata con il modulo bilingue, il cui fac-simile è allegato all'accordo datato 29.9.2003, contenente la dichiarazione dell'interessato che la patente giapponese è stata ottenuta per esame o per conversione.

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