FILIPPINE

 


Per visualizzare le varie versioni delle patenti, utilizzare 
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Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.

E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente extracomunitaria residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, potranno ottenere il rilascio della patente italiana per conversione, solo dopo aver sostenuto con esito positivo gli esami di revisione patente.

Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 (Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:

  • attuale residenza;
  • data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;

Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;


Patente  straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;

Fotocopia carta di identità

Fotocopia codice fiscale

Nel caso in cui si evidenziasse discordanza anagrafica tra la patente di guida da convertire ed i documenti di identità allegati, sarà necessario allineare i documenti di identità facendo riferimento all’ anagrafica presente sul permesso di soggiorno.

Traduzione integrale della patente di guida che deve essere effettuata dalle Rappresentanze Diplomatico-Consolari in Italia. Tale documento(con firma dei Funzionari Consolari legalizzata in Prefettura) deve attestare la autenticità della patente di guida e certificarne la validità.

N.B.: Attualmente è possibile convertire solo le categorie A e B. Qualora titolari di categorie superiori occorrerà allegare dichiarazione scritta di rinuncia.

NOTA BENE. L'ultimo modello di patente rilasciato dalle Filippine in circolazione non è attualmente convertibile in quanto non allegato all’accordo vigente; si invita pertanto a verificare nelle banche dati quali siano i modelli di patente filippine attualmente convertibili.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).



E’ richiesta la traduzione consolare con dichiarazione di autenticità e validità per tutte le patenti di nuovo modello, rilasciate dopo il 1/9/2012. Sono convertibili solo le patenti di categoria A e B. Sono state fornite istruzioni operative qualora vengano presentate per la conversione patenti di guida filippine conseguite all'età di 17 anni. In tal caso, per rilasciare la patente italiana dovrà essere inserita nel sistema informatico, come data di primo conseguimento della patente filippina, quella del giorno successivo alla data del 18° compleanno del richiedente. Si potrà dare corso alla richiesta solo se il conducente ha la maggiore età al momento della presentazione della domanda. In attesa dei chiarimenti richiesti al Ministero dell’Interno, sulla patente rilasciata in conversione del documento di guida filippino dovranno essere riportati i dati anagrafici indicati sulla carta di identità, compreso anche il “nome di mezzo”, qualora presente.

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