MOLDOVA

 


Per visualizzare le varie versioni delle patenti, utilizzare 
link. 

Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.

E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente extracomunitaria residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, potranno ottenere il rilascio della patente italiana per conversione, solo dopo aver sostenuto con esito positivo gli esami di revisione patente.

Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.


Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 (Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:

  • attuale residenza;
  • data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;

Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;


Patente  straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;

Fotocopia carta di identità

Fotocopia codice fiscale

Traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata:

  • a) dalle Rappresentanze Diplomatico-Consolari in Italia (per l’Italia Settentrionale è competente il Consolato Generale della Repubblica di Moldova con sede a Bologna);
  • b) da un traduttore ed asseverata con giuramento prestato davanti ad un Cancelliere Giudiziario . (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero).

Attestazione di validità ed autenticità rilasciata dalle Autorità Consolari competenti per territorio ogni volta in cui non sia possibile stabilire, in base al modello presentato, se la patente sia stata conseguita per esami o per conversione, non sia possibile desumere dalla patente moldava la data di conseguimento per esame (vedi circolari prot. n. 4586 del 2/11/2004 e prot. n. 24705 del 01/09/2011) e ogni volta in cui sorgono dubbi circa la validità, l’autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).


Il vecchio modello (grande) non richiedeva la traduzione.
Per le patenti card di nuovo modello (piccolo), se rilasciate fino al 4/9/2011 è necessario un attestato consolare con dichiarazione che certifichi se la patente è stata rilasciata a seguito di esame o per conversione. Per le patenti rilasciate dopo il 4/9/2011 non è necessaria la dichiarazione consolare.
Con circolare ministeriale è stato precisato che, a decorrere dal 5.9.2011, in caso di emissione di patente moldova per conversione e non per esami, nella colonna 12 della patente stessa viene indicato il codice 70, seguito dalla sigla dello Stato di primo rilascio, anche in caso di duplicato. 
Pertanto, per le patenti emesse prima di tale data, non risultando possibile conoscere dalla lettura delle stesse se derivino da conversione di altro documento estero non convertibile in Italia, l’UMC dovrà richiedere all'interessato di produrre, unitamente alla domanda di conversione e alla documentazione di rito, la specifica attestazione da cui risulti se la patente moldova da convertire è stata rilasciata per esami nella Repubblica di Moldova, ovvero se è stata invece rilasciata per conversione, con l'indicazione dello Stato che ha emesso la patente originaria per esami. 
Tale attestazione potrà essere rilasciata, oltre che dall'Ambasciata moldova, anche dal Consolato generale avente sede a Bologna, con le competenze territoriali specificate nella circolare 4.12.2009 prot. n. 104949/23.18.08. Resta comunque sempre confermata, la possibilità di richiedere un'attestazione per altre motivazioni, qualora sorgano dubbi sulla patente da convertire. 


A2
A1
A
A
B1
-
B
B
C1
(C1)
C
B+C
D1
(D1)
D
B+D
BE
BE
C1E
(C1E)
CE
BE+CE
D1E
(D1E)
DE
BE+DE
F
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H
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I
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