ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE
ALBANIA (valido fino al 12.07.2026)
ALGERIA
ARGENTINA
FILIPPINE
GIAPPONE
ALGERIA
ARGENTINA
FILIPPINE
GIAPPONE
ISRAELE (valido fino al 22/08/2028)
LIBANO
MACEDONIA
MAROCCO
MOLDOVA
PRINCIPATO DI MONACO
LIBANO
MACEDONIA
MAROCCO
MOLDOVA
PRINCIPATO DI MONACO
PRINCIPATO DI ANDORRA (valido fino al 31/08/2029)
REGNO UNITO (valido fino al 30/03/2028)
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
SERBIA (valido fino al 17/12/2028)
SVIZZERA (valido fino al 12/06/2026)
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA (valido fino al 18/07/2028)
SVIZZERA (valido fino al 12/06/2026)
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA (valido fino al 18/07/2028)
UCRAINA (valido fino al 24/01/2027)
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
Per tutti i casi di conversione è necessario disporre di:
- Documento italiano da dove ricavare la residenza
- Codice fiscale
- Patente originale
- Passaporto estero da dove accertare i dati anagrafici
- Due fototessera
- Un certificato medico con foto autenticata
In aggiunta, a seconda dei casi sono richiesti uno o più di questi documenti:
- Permesso di soggiorno, quando previsto
- Una traduzione asseverata in Tribunale
- Una traduzione consolare (o rilasciata da ambasciata) con dichiarazione di autenticità e validità legalizzata in Prefettura
- Una dichiarazione di individualità (legalizzata in Prefettura nei casi in cui è prevista questa procedura)
Ove possibile, le patenti estere presentate in originale per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente, entro i termini esposti più in alto. Pertanto, la patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.
REQUISITO DELLA RESIDENZA PER LA RICHIESTA DELLA CONVERSIONE
Le patenti da convertire si dividono in tre gruppi, secondo le norme che ne regolano la convertibilità o meno, in funzione della data di acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare.
1 - Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito specifici Accordi in cui è indicato esplicitamente che il titolare della patente di guida da convertire deve essere residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della richiesta di conversione.
Alla data attuale - e fino all'entrata in vigore di nuovi Accordi - i Paesi rientrati in questa fattispecie sono:
• Albania,
• Argentina,
• Svizzera e
• Ucraina
In caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta senza porre in essere nessun’altra procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida).
2 - Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito specifici Accordi in cui è indicato esplicitamente che il titolare della patente di guida da convertire deve essere residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della richiesta di conversione.
Alla data attuale - e fino all’entrata in vigore di nuovi Accordi - i Paesi rientrati in questa fattispecie sono:
• Israele,
• Principato di Andorra,
• Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
• Turchia.
In caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta poiché non rispetta le disposizioni contenute nello specifico Accordo vigente. Anche in questa fattispecie, quindi, non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida).
3 - Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito Accordi nei quali nulla è previsto in merito all'argomento in esame.
Rientrano in questa fattispecie tutti i rimanenti Paesi indicati nel vigente specifico elenco ossia:
• Algeria
• Filippine
• Giappone
• Libano
• Macedonia
• Marocco
• Moldova
• Principato di Monaco
• Repubblica di Corea
• Repubblica di San Marino
• Taiwan
• Tunisia
In tale fattispecie, però, qualora il titolare fosse residente in Italia da più di sei anni, la richiesta di conversione potrà essere ugualmente accolta e potrà essere rilasciata la patente di guida italiana con contestuale emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida.
Si ricorda anche l’opportunità di far apporre all'interessato una firma per presa visione in calce ad una dicitura del tipo:
“Contestualmente alla consegna della patente di guida italiana verrà notificato un provvedimento di revisione della patente stessa ai sensi dell’articolo 128 del C.d.S.. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del C.d.S.). La patente estera oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa.”
Tale dicitura può eventualmente essere acquisita su modulistica a se stante oppure essere apposta in calce alla domanda di conversione.
PATENTE ESTERA SCADUTA
Qualora la patente sia scaduta:
- per le patenti di paesi al di fuori dell’UE e SEE non è prevista la conversione dopo la scadenza.
PATENTE ESTERA SMARRITA
Qualora la patente sia smarrita:
- per le patenti di paesi al di fuori dell’UE e SEE non è prevista la conversione di patenti smarrite.
ISTRUZIONI PARTICOLARI
- Non è consentito convertire una patente che a sua volta sia stata ottenuta per conversione di patente di uno Stato che non abbia accordi di reciprocità con l’Italia.
- Le traduzioni fatte dal traduttore (quindi non rilasciate dal Consolato) vanno ASSEVERATE in Tribunale.
- La traduzioni e tutte le dichiarazioni rilasciate dal Consolato o Ambasciata vanno LEGALIZZATE in Prefettura.
- La conversione è consentita solo con permesso di soggiorno valido, oppure presentando la relativa ricevuta di richiesta di rinnovo.
- Se la persona che vuole ottenere la conversione è titolare di patente italiana conseguita per esame, può rinunciare alla medesima (solitamente di categoria inferiore) allegando apposita richiesta.
- Qualora vi siano delle discordanze nei dati anagrafici riportati sui documenti, è necessaria una dichiarazione consolare (legalizzata in Prefettura) che certifichi i dati esatti utilizzando il modello apposito. Al riguardo è stata emessa la circolare 19/02/2014 - Prot. n. 3877
PREMESSA
Appare utile prendere, quale punto di riferimento la normativa in materia di iscrizione del cittadino straniero nell'anagrafe della popolazione residente, e dunque utile al rilascio della carta di identità. Sotto tale profilo, la normativa di riferimento è costituita dal DPR 223/1989, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente": posto in generale l'obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (cfr. art. 6), in sede di iscrizione anagrafica, il cittadino proveniente da Stato estero deve comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente (cfr. art. 14). All'atto di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, dunque, nella scheda riguardante il cittadino straniero sono indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno (cfr. art. 20, comma 2), che deve essere a tal fine esibito (cfr. art. 7). Il cittadino straniero è quindi iscritto in anagrafe con i dati desunti dal passaporto o documenti equipollenti o da altra documentazione autentica, tradotta e legalizzata o postillata con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. Si sottolinea che - poiché ai fini dell'iscrizione all'anagrafe o del rilascio del permesso di soggiorno, non è obbligatorio esibire il certificato di nascita - può accadere che, quando il luogo di nascita non sia riportato nei predetti documenti, la carta di identità sia rilasciata senza la relativa indicazione.
DISPOSIZIONI
Tanto premesso, si dispone che, nel caso in cui un cittadino straniero richieda il rilascio di un titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità, gli uffici della motorizzazione procederanno come segue:
a) nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso;
b) nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Con riferimento, poi, alle ipotesi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti - al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero - gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Appare superfluo sottolineare che non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
PREMESSA
Appare utile prendere, quale punto di riferimento la normativa in materia di iscrizione del cittadino straniero nell'anagrafe della popolazione residente, e dunque utile al rilascio della carta di identità. Sotto tale profilo, la normativa di riferimento è costituita dal DPR 223/1989, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente": posto in generale l'obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (cfr. art. 6), in sede di iscrizione anagrafica, il cittadino proveniente da Stato estero deve comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente (cfr. art. 14). All'atto di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, dunque, nella scheda riguardante il cittadino straniero sono indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno (cfr. art. 20, comma 2), che deve essere a tal fine esibito (cfr. art. 7). Il cittadino straniero è quindi iscritto in anagrafe con i dati desunti dal passaporto o documenti equipollenti o da altra documentazione autentica, tradotta e legalizzata o postillata con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. Si sottolinea che - poiché ai fini dell'iscrizione all'anagrafe o del rilascio del permesso di soggiorno, non è obbligatorio esibire il certificato di nascita - può accadere che, quando il luogo di nascita non sia riportato nei predetti documenti, la carta di identità sia rilasciata senza la relativa indicazione.
DISPOSIZIONI
Tanto premesso, si dispone che, nel caso in cui un cittadino straniero richieda il rilascio di un titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità, gli uffici della motorizzazione procederanno come segue:
a) nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso;
b) nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Con riferimento, poi, alle ipotesi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti - al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero - gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Appare superfluo sottolineare che non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
- Alla richiesta di conversione di una patente extra UE da parte di titolare con residenza in Italia da oltre quattro anni, segue l’obbligo di revisione. Al titolare viene consegnato il modello apposito.
A questo riguardo precisiamo che la procedura è la seguente: 1) A seguito di richiesta di conversione e successiva verifica del superamento dei termini, al richiedente viene comunicata la necessità di sostenere l’esame di revisione. Gli viene consegnato il modulo UPM, che va sottoscritto. In caso di rifiuto la pratica va agli atti;
2) La patente italiana richiesta per conversione viene stampata;
3) L’ufficio provvedimenti fa partire la richiesta di revisione (saltando il passaggio di avvio al procedimento, vista la dichiarazione di consapevolezza firmata dall’interessato);
4) Il provvedimento e la patente vengono consegnati al richiedente, che ha 30 giorni per ottemperare all’obbligo di revisione.
2) La patente italiana richiesta per conversione viene stampata;
3) L’ufficio provvedimenti fa partire la richiesta di revisione (saltando il passaggio di avvio al procedimento, vista la dichiarazione di consapevolezza firmata dall’interessato);
4) Il provvedimento e la patente vengono consegnati al richiedente, che ha 30 giorni per ottemperare all’obbligo di revisione.
- E' previsto il conseguimento della patente superiore senza convertire la patente estera posseduta, secondo quanto disposto dall’art. 51 della legge 120/2010.
In particolare, ecco il testo in oggetto: c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare e' rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità».
ELENCO DELLE CODIFICHE DEGLI STATI
AD - Andorra
AE - Emirati Arabi Uniti
AF - Afghanistan
AG - Antigua e Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AM - Armenia
AO - Angola
AQ - Antartide
AR - Argentina
AS - Samoa americane
AT - Austria
AU - Australia
AW - Aruba
AZ - Azerbaigian
BA - Bosnia-Erzegovina
BB - Barbados
BD - Bangladesh
BE - Belgio
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BL - Saint Barthelemy
BM - Bermuda
BN - Brunei
BO - Bolivia
BR - Brasile
BS - Bahamas, Le
BT - Bhutan
BV - Isola Bouvet
BW - Botswana
BY - Bielorussia
BZ - Belize
CA - Canada
CC - Isole Cocos (Keeling)
CD - Congo, Repubblica Democratica del
CF - Repubblica Centrafricana
CG - Congo, Repubblica del
CH - Svizzera
CI - Costa d'Avorio
CK - Isole Cook
CL - Cile
CM - Camerun
CN - Cina
CO - Colombia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Capo Verde
CW - Curacao
CX - Isola di Natale
CY - Cipro
CZ - Repubblica Ceca
DE - Germania
DJ - Gibuti
DK - Danimarca
DM - Dominica
DO - Repubblica Dominicana
DZ - Algeria
EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egitto
EH - Sahara Occidentale
ER - Eritrea
ES - Spagna
ET - Etiopia
FI - Finlandia
FJ - Fiji
FK - Isole Falkland (Malvine)
FM - Micronesia, Stati Federati di
FO - Isole Fær Øer
FR - Francia
FX - Francia metropolitana
GA - Gabon
GB - Regno Unito
GD - Grenada
GE - Georgia
GF - Guyana Francese
GG - Guernsey
GH - Ghana
GI - Gibilterra
GL - Groenlandia
GM - Gambia, Repubblica
GN - Guinea
GP - Guadalupa
GQ - Guinea Equatoriale
GR - Grecia
GS - Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud
GT - Guatemala
GU - Guam
GW - Guinea-Bissau
GY - Guyana
HK - Hong Kong
HM - Isole Heard e McDonald
HN - Honduras
HR - Croazia
HT - Haiti
HU - Ungheria
ID - Indonesia
IE - Irlanda
IL - Israele
IM - Isola di Man
IN - India
IO - Territorio britannico dell'Oceano Indiano
IQ - Iraq
IR - Iran
IS - Islanda
IT - Italia
JE - Jersey
JM - Giamaica
JO - Giordania
JP - Giappone
KE - Kenya
KG - Kirghizistan
KH - Cambogia
KI - Kiribati
KM - Comore
KN - Saint Kitts e Nevis
KP - Corea del Nord
KR - Corea del Sud
KW - Kuwait
KY - Isole Cayman
KZ - Kazakistan
LA - Laos
LB - Libano
LC - Santa Lucia
LI - Liechtenstein
LK - Sri Lanka
LR - Liberia
LS - Lesotho
LT - Lituania
LU - Lussemburgo
LV - Lettonia
LY - Libia
MA - Marocco
MC - Monaco
MD - Moldavia
ME - Montenegro
MF - Saint Martin
MG - Madagascar
MH - Isole Marshall
MK - Macedonia
ML - Mali
MM - Birmania
MN - Mongolia
MO - Macao
MP - Isole Marianne Settentrionali
MQ - Martinica
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Mauritius
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Messico
MY - Malesia
MZ - Mozambico
NA - Namibia
NC - Nuova Caledonia
NE - Niger
NF - Isola Norfolk
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Paesi Bassi
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NU - Niue
NZ - Nuova Zelanda
OM - Oman
PA - Panama
PE - Perù
PF - Polinesia francese
PG - Papua Nuova Guinea
PH - Filippine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PM - Saint-Pierre e Miquelon
PN - Isola di Pitcairn
PR - Porto Rico
PS - Striscia di Gaza
PS - Cisgiordania
PT - Portogallo
PW - Palau
PY - Paraguay
QA - Qatar
RE - Reunion
RO - Romania
RS - Serbia
RU - Russia
RW - Ruanda
SA - Arabia Saudita
SB - Isole Solomone
SC - Seychelles
SD - Sudan
SE - Svezia
SG - Singapore
SH - Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
SI - Slovenia
SJ - Svalbard
SK - Slovacchia
SL - Sierra Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Suriname
SS - Sud Sudan
ST - Sao Tome e Principe
SV - El Salvador
SX - Sint Maarten
SY - Siria
SZ - Swaziland
TC - Isole Turks e Caicos
TD - Ciad
TF - Terre australi e antartiche francesi
TG - Togo
TH - Tailandia
TJ - Tagikistan
TK - Tokelau
TL - Timor Est
TM - Turkmenistan
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turchia
TT - Trinidad e Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan
TZ - Tanzania
UA - Ucraina
UG - Uganda
UM - Isole Minori degli Stati Uniti
US - Stati Uniti
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistan
VA - Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)
VC - Saint Vincent e Grenadine
VE - Venezuela
VG - Isole Vergini britanniche
VI - Isole Vergini americane
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WF - Isole Wallis e Futuna
WS - Samoa
XK - Kosovo
YE - Yemen
YT - Mayotte
ZA - Sudafrica
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe
PER TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE PAGINE RIGUARDANTI I SINGOLI STATI, LA FONTE NORMATIVA E' QUESTA
RIASSUNTO DELLE NORME RIGUARDANTI LE CONVERSIONI EXTRA-UE